(Testo unico-art. 52)
                              Art. 52. 
 
(Art. 72 decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 40, comma  1°,  R.
decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 49,  R.  decreto  30  novembre
1924, n. 2172 - Art. 8, comma 4°, R. decreto-legge 28 agosto 1931. n.
                               1227). 
 
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