(Testo unico-art. 53)
                              Art. 53. 
 
(Art. 74, commi 1° e 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art.
40, comma 2°, R. decreto 28 agosto-1924, n. 1618 - Art. 51, commi  1°
e 2°, R. decreto 30 novembre  1924,  n.  2172  -  Art.  8,  comma  R.
               decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  Ciascun direttore di Istituto scientifico dispone  liberamente  dei
fondi assegnati al suo istituto, con l'obbligo di  rendere  conto  al
termine dell'anno finanziario al Consiglio d'amministrazione. 
  Tuttavia per le spese che in una sola volta eccedano lire 10.000  o
che eccedano L. 5000 annue ed impegnino il bilancio per piu' esercizi
e'  necessaria  la   preventiva   approvazione   del   Consiglio   di
amministrazione. 
  I direttori ed i professori che  hanno  assegni  di  dotazione  per
gabinetti scientifici sono personalmente responsabili delle eccedenze
di spese, che  si  verifichino  anno  per  anno  sui  fondi  da  essi
amministrati,  ed  il   Ministro   dell'educazione   nazionale   puo'
provvedere, d'accordo con quello delle finanze,  a  trattenere  sugli
stipendi relativi  le  somme  necessarie  a  liquidare  le  eccedenze
stesse.