Art. 54. (Art. 75 R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 52, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172). I pagamenti per conto dell'Universita' o istituto superiore e dei singoli Istituti scientifici sono effettuati dall'economo-cassiere direttamente o a mezzo di conti correnti presso istituti di credito di notoria solidita', in base alle fatture o al nulla osta di chi ha ordinato la spesa, vistati dal rettore dell'Universita' o dal direttore dell'istituto superiore.