Art. 55. (Art. 76, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 10, R. decreto 25 agosto 1924, n. 1618 -- Art. 53, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172). Gli atti e contratti delle Universita' e Istituti superiori sono sottoposti, per quanto concerne le tasse di registro e bollo, alle disposizioni stabilite per gli atti e contratti delle Amministrazioni dello Stato. Le Universita', e gli Istituti superiori sono inoltre esenti dalla tassa di manomorta e dalla imposta di ricchezza mobile sui contributi ed assegni dello Stato, di altri Enti o di privati.