(Testo unico-art. 55)
                              Art. 55. 
 
(Art. 76, R. decreto 30  settembre  1923,  n.  2102  -  Art.  10,  R.
decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 10, R. decreto 25  agosto
  1924, n. 1618 -- Art. 53, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172). 
 
  Gli atti e contratti delle Universita' e  Istituti  superiori  sono
sottoposti, per quanto concerne le tasse di registro  e  bollo,  alle
disposizioni stabilite per gli atti e contratti delle Amministrazioni
dello Stato. 
  Le Universita', e gli Istituti superiori sono inoltre esenti  dalla
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ed assegni dello Stato, di altri Enti o di privati.