(Testo unico-art. 56)
                              Art. 56. 
 
(Art. 78, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 55, R. decreto
                     30 novembre 1924, n. 2172). 
 
  Le  Universita'   e   gli   Istituti   superiori   possono   essere
rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi
e passivi avanti l'autorita' giudiziaria, i collegi  arbitrali  e  le
giurisdizioni amministrative speciali,  sempreche'  non  trattisi  di
contestazioni contro lo Stato. 
  Possono inoltre giovarsi dell'opera del  Genio  civile  per  lavori
edilizi da eseguirsi a carico del loro bilancio.