(Testo unico-art. 57)
                              Art. 57. 
 
         (Art. 119, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102). 
 
  Nulla e'  innovato  per  tutto  cio'  che  concerne  lavori  aventi
carattere   straordinario   relativi   all'assetto   edilizio   delle
Universita' e degli Istituti superiori di cui alle  tabelle  A  e  B,
salvo quanto e' disposto dal R. decreto 18 maggio 1931, numero 544.