(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 147)
                              Art. 147. 
 
  All'inizio dell'anno giudiziario il primo  presidente  di  ciascuna
Corte d'Appello indicata  nell'articolo  138  della  presente  legge,
d'accordo col presidente della sezione designata  a  funzionare  come
Tribunale delle acque pubbliche, stabilisce i giorni per  le  udienze
cosi' del collegio come dei giudici delegati alle istruzioni.