Art. 147. All'inizio dell'anno giudiziario il primo presidente di ciascuna Corte d'Appello indicata nell'articolo 138 della presente legge, d'accordo col presidente della sezione designata a funzionare come Tribunale delle acque pubbliche, stabilisce i giorni per le udienze cosi' del collegio come dei giudici delegati alle istruzioni.