(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 148)
                              Art. 148. 
 
  Le cancellerie  delle  sezioni  di  Corte  d'Appello,  designate  a
funzionare come Tribunali delle acque pubbliche,  tengono,  oltre  ai
registri prescritti per la sezione dalle leggi vigenti, un foglio  di
udienza, un  foglio  di  udienza,  un  registro  per  deposito  delle
ordinanze e sentenze  prescritte  dall'articolo  183  della  presente
legge e una rubrica dei fascicoli di causa.