Art. 148. Le cancellerie delle sezioni di Corte d'Appello, designate a funzionare come Tribunali delle acque pubbliche, tengono, oltre ai registri prescritti per la sezione dalle leggi vigenti, un foglio di udienza, un foglio di udienza, un registro per deposito delle ordinanze e sentenze prescritte dall'articolo 183 della presente legge e una rubrica dei fascicoli di causa.