(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 149)
                              Art. 149. 
 
  L'ufficio  di  cancelleria  del  Tribunale  Superiore  delle  acque
pubbliche e' aperto al pubblico dalle ore nove alle dodici e trenta e
dalle quindici e trenta alle diciassette. 
 
  Nei giorni festivi si chiude alle ore dodici. 
 
  In esso sono tenuti i registri prescritti dagli articoli  34  e  35
del regolamento approvato con R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103, e
quelli prescritti nell'articolo 41 del regolamento approvato  con  R.
decreto 7 agosto 1907, n. 611, che sieno indispensabili alle esigenze
del servizio e che saranno indicati dal presidente. 
 
  Tutti i registri, prima di essere posti in  uso,  sono  numerati  e
vidimati in ciascun foglio dal presidente o da uno dei giudici da lui
delegato.