Art. 151. Ogni istanza ai Tribunali delle acque pubbliche si propone con ricorso notificato con le norme stabilite negli articoli 135 e 144, primo comma, del Codice di procedura civile e per quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato, con l'osservanza delle norme contenute nel R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2828, sul foro erariale. Puo' essere anche autorizzata la notificazione per proclami pubblici con decreto del presidente nei casi e con le norme indicate nell'articolo 146 dello stesso Codice. Nel ricorso deve essere contenuta la citazione a comparire dinanzi al giudice del Tribunale delle acque, delegato a norma dell'articolo 157 della presente legge.