(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 151)
                              Art. 151. 
 
  Ogni istanza ai Tribunali delle  acque  pubbliche  si  propone  con
ricorso notificato con le norme stabilite negli articoli 135  e  144,
primo comma, del Codice di procedura civile e per quanto riguarda  le
Amministrazioni dello Stato, con l'osservanza delle  norme  contenute
nel R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2828, sul foro erariale. 
 
  Puo'  essere  anche  autorizzata  la  notificazione  per   proclami
pubblici con decreto del presidente nei casi e con le norme  indicate
nell'articolo 146 dello stesso Codice. 
 
  Nel ricorso deve essere contenuta la citazione a comparire  dinanzi
al giudice del Tribunale delle acque, delegato a norma  dell'articolo
157 della presente legge.