(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 152)
                              Art. 152. 
 
  Il ricorso e' sottoscritto dalla parte  o  dal  suo  procuratore  o
avvocato. Al ricorso depositato  a  termini  dell'articolo  156  sono
unite tante copie in  carta  libera  quanti  sono  i  componenti  del
collegio giudicante, e se si tratti di ricorso in appello, almeno due
copie in carta libera della sentenza appellata. 
 
  Il mandato al procuratore o  all'avvocato  puo'  essere  scritto  a
piedi del ricorso nei modi indicati nell'art. 157,  ovvero  conferito
con procura speciale o generale alle liti, anche di  data  posteriore
al ricorso.