Art. 153. Le notificazioni si fanno per mezzo di ufficiali giudiziari o di uscieri degli uffici gli conciliazione. Esse possono anche essere fatte a mezzo della posta con lettera raccomandata aperta e con ricevuta di ritorno. L'ufficiale giudiziario o usciere deve attestare sulla copia che spedisce la conformita' della stessa all'originale e allegare a questo la ricevuta di ritorno. In caso di rifiuto della lettera da parte del destinatario, ne e' fatta dichiarazione nella ricevuta di ritorno e la notificazione si ha come compiuta. La notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui la persona interessata, o chi la rappresenta legalmente, sottoscrisse la ricevuta di ritorno o diede la ricevuta dell'atto o provvedimento che la riguarda. Nel caso di rifiuto previsto nel comma precedente, la notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui e' fatta la dichiarazione del rifiuto sulla ricevuta di ritorno.