(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 153)
                              Art. 153. 
 
  Le notificazioni si fanno per mezzo di ufficiali  giudiziari  o  di
uscieri degli uffici gli conciliazione. 
 
  Esse possono anche essere fatte a mezzo  della  posta  con  lettera
raccomandata aperta e con ricevuta di ritorno. 
 
  L'ufficiale giudiziario o usciere deve attestare  sulla  copia  che
spedisce la conformita'  della  stessa  all'originale  e  allegare  a
questo la ricevuta di ritorno. 
 
  In caso di rifiuto della lettera da parte del destinatario,  ne  e'
fatta dichiarazione nella ricevuta di ritorno e la  notificazione  si
ha come compiuta. 
 
  La notificazione si ha per avvenuta il giorno  in  cui  la  persona
interessata,  o  chi  la  rappresenta  legalmente,  sottoscrisse   la
ricevuta di ritorno o diede la ricevuta dell'atto o provvedimento che
la riguarda. 
 
  Nel caso di rifiuto previsto nel comma precedente, la notificazione
si ha per avvenuta il giorno in cui e'  fatta  la  dichiarazione  del
rifiuto sulla ricevuta di ritorno.