(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 154)
                              Art. 154. 
 
  Sono sempre valide ad ogni effetto le notificazioni degli atti  del
procedimento, delle ordinanze e delle sentenze, fatte al  procuratore
o avvocato legalmente costituito. 
 
  La parola «parte» usata nelle  disposizioni  della  presente  legge
indica anche i procuratori o avvocati legalmente costituiti.