Art. 155. Il termine per comparire non puo' essere minore di venti giorni se la parte cui e' notificato il ricorso risiede in Italia, di trenta se risiede all'estero, in Europa, di novanta negli altri casi. Se il termine assegnato ecceda quello a comparire, la parte citata puo' con contro-ricorso fissare un termine piu' breve, ma non inferiore a quelli minimi indicati nel precedente comma.