(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 155)
                              Art. 155. 
 
  Il termine per comparire non puo' essere minore di venti giorni  se
la parte cui e' notificato il ricorso risiede in Italia, di trenta se
risiede all'estero, in Europa, di novanta negli altri casi. 
 
  Se il termine assegnato ecceda quello a comparire, la parte  citata
puo' con  contro-ricorso  fissare  un  termine  piu'  breve,  ma  non
inferiore a quelli minimi indicati nel precedente comma.