(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 157)
                              Art. 157. 
 
  Eseguito il deposito del ricorso, il cancelliere presenta gli  atti
al presidente, il quale con ordinanza stesa a  piede  del  ricorso  e
annotata poi nel fascicolo di causa, delega per l'istruzione uno  dei
giudici, esclusi i giudici tecnici. 
 
  Occorrendo surrogare il giudice, il  presidente  provvede  mediante
decreto su ricorso o di ufficio. 
 
  Le  parti  possono  comparire  dinanzi  al  giudice  delegato   dal
presidente o personalmente o a mezzo di  procuratore  o  di  avvocato
iscritto nel rispettivo albo di  un  Tribunale  o  di  una  Corte  di
appello del Regno. 
 
  Il giudice, nel caso che lo creda necessario, puo' disporre che  la
parte comparsa personalmente si faccia assistere da un procuratore. 
 
  Il mandato puo' essere scritto a piedi del ricorso. In tal caso  e'
dovuta la tassa di bollo di L. 10,  da  percepirsi  mediante  uso  di
marca da bollo annullabile dalle parti con  la  scritturazione  della
data nei modi indicati dall'art. 22 della legge del bollo 30 dicembre
1923, n. 3268. 
 
  La sottoscrizione del  mandante  dev'essere  certificata  vera  dal
procuratore o dall'avvocato.