(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 158)
                              Art. 158. 
 
  Il ricorrente deve,  all'udienza  stabilita,  dichiarare  se  abbia
domicilio o residenza nel Comune ove ha sede il Tribunale ed in  caso
negativo  eleggervi  domicilio  con  indicazione  della   persona   o
dell'ufficio presso cui fa elezione, se non vi abbia gia'  provveduto
col ricorso. 
 
  Il  convenuto  deve  alla  stessa  udienza  dare  la  sua  risposta
oralmente o per iscritto e fare la dichiarazione o elezione nel  modo
prescritto  per  l'attore,  se  non  vi  abbia  gia'  provveduto  col
contro-ricorso. 
 
  Il giudice puo' consentire al  convenuto  di  dare  la  risposta  o
produrre i documenti in una udienza successiva alla quale  differira'
la causa. 
 
  Le istanze e difese ulteriori  possono  proporsi  oralmente  o  per
iscritto  nelle  udienze  successive  alle  quali  sia  eventualmente
rinviata la causa.