Art. 158. Il ricorrente deve, all'udienza stabilita, dichiarare se abbia domicilio o residenza nel Comune ove ha sede il Tribunale ed in caso negativo eleggervi domicilio con indicazione della persona o dell'ufficio presso cui fa elezione, se non vi abbia gia' provveduto col ricorso. Il convenuto deve alla stessa udienza dare la sua risposta oralmente o per iscritto e fare la dichiarazione o elezione nel modo prescritto per l'attore, se non vi abbia gia' provveduto col contro-ricorso. Il giudice puo' consentire al convenuto di dare la risposta o produrre i documenti in una udienza successiva alla quale differira' la causa. Le istanze e difese ulteriori possono proporsi oralmente o per iscritto nelle udienze successive alle quali sia eventualmente rinviata la causa.