(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 159)
                              Art. 159. 
 
  I documenti riuniti in uno o piu' fascicoli e provvisti  di  elenco
sottoscritto dal producente  sono  comunicati  in  udienza  all'altra
parte. Se  questa  chiede  di  prenderne  visione,  il  giudice  puo'
differire la causa ad altra  udienza  ed  ordinare  che  i  documenti
stessi restino depositati nella cancelleria per  il  termine  da  lui
fissato. 
 
  I rinvii della istruzione della causa possono  essere  dal  giudice
delegato consentiti soltanto per giustificati motivi.  La  causa  non
trattata o non differita e' cancellata dal ruolo.