Art. 161. Quando una medesima causa o piu' cause fra loro connesse siano promosse davanti due o piu' Tribunali delle acque, o quando due o piu' Tribunali delle acque si siano dichiarati competenti o incompetenti a conoscere di una controversia, si fa luogo al regolamento della competenza sopra domanda di una delle parti, proposta e notificata a norma dell'art. 151 e seguenti. La domanda e' proposta al presidente del Tribunale Superiore delle acque che provvede su di essa entro trenta giorni dal deposito stabilito nell'art. 156 con ordinanza non soggetta a reclamo al collegio ne' a denuncia per cassazione ne' a revocazione. Nel caso di una medesima causa o di' piu' cause tra loro connesse, promosse davanti a due o piu' Tribunali delle acque, la domanda di regolamento della competenza non e' piu' possibile se uno dei Tribunali abbia gia' pronunciato la sentenza definitiva.