(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 161)
                              Art. 161. 
 
  Quando una medesima causa o piu'  cause  fra  loro  connesse  siano
promosse davanti due o piu' Tribunali delle acque,  o  quando  due  o
piu'  Tribunali  delle  acque  si  siano  dichiarati   competenti   o
incompetenti  a  conoscere  di  una  controversia,  si  fa  luogo  al
regolamento della  competenza  sopra  domanda  di  una  delle  parti,
proposta e notificata a norma dell'art. 151 
 
  e seguenti. 
 
  La domanda e' proposta al presidente del Tribunale Superiore  delle
acque che provvede su  di  essa  entro  trenta  giorni  dal  deposito
stabilito nell'art. 156 con  ordinanza  non  soggetta  a  reclamo  al
collegio ne' a denuncia per cassazione ne' a revocazione. 
 
  Nel caso di una medesima causa o di' piu' cause tra loro  connesse,
promosse davanti a due o piu' Tribunali delle acque,  la  domanda  di
regolamento della  competenza  non  e'  piu'  possibile  se  uno  dei
Tribunali abbia gia' pronunciato la sentenza definitiva.