(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 162)
                              Art. 162. 
 
  Sulle  domande  per  ammissione  di  mezzi  istruttori  il  giudice
provvede con ordinanza nell'udienza o nel giorno successivo. 
 
  Le ordinanze non emesse sull'accordo delle parti possono impugnarsi
nel termine di tre giorni da quello in  cui  furono  pronunziate,  se
l'ordinanza fu emessa all'udienza in presenza delle parti o dei  loro
procuratori e in ogni altro caso dal giorno della  comunicazione  del
dispositivo a norma dell'art. 183; ma  il  giudice  puo'  dichiararle
esecutive non ostante gravame. 
 
  Se l'ordinanza e' impugnata all'udienza e alla presenza di tutte le
parti e dei loro procuratori, se ne fa menzione  nel  verbale,  e  il
giudice rinvia la causa ad udienza fissa dinanzi al collegio  per  la
risoluzione  dell'incidente.  In  ogni   altro   caso   l'impugnativa
dell'ordinanza si fa  con  citazione  ad  udienza  fissa  dinanzi  al
collegio, notificata alla parte nel domicilio eletto o  dichiarato  a
norma dell'art. 158. Il termine per comparire non puo' essere  minore
di tre giorni. 
 
  La parte opponente  deve,  almeno  tre  giorni  prima  dell'udienza
stabilita per la risoluzione dell'incidente,  iscrivere  la  causa  a
ruolo e depositare tutti gli atti e documenti relativi al giudizio di
opposizione. 
 
  Il giudice provvede per  l'esecuzione  degli  atti  di  istruttoria
colla maggiore celerita' di  procedura  e  puo'  ordinarli  anche  di
ufficio.