Art. 163. Gli interrogatori possono proporsi oralmente o per iscritto. Quando non sia contrastata l'ammissione degli interrogatori, il giudice puo' ordinare all'interrogato, se sia presente, di rispondervi immediatamente. Se sia contrastata l'ammissione degli interrogatori e questi siano stati proposti oralmente, il giudice determina nell'ordinanza in modo preciso i fatti sui quali si deve rispondere.