(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 164)
                              Art. 164. 
 
  Il  giuramento  decisorio  puo'   essere   deferito   dalla   parte
personalmente o per mezzo del  procuratore  che  la  rappresenta.  Il
mandato deve essere speciale per questo oggetto, salvo che  la  parte
sottoscriva l'atto col quale e' deferito. 
 
  La formula del giuramento puo'  essere  proposta  oralmente  o  per
iscritto; la formula proposta oralmente e' ridotta  in  iscritto  nel
processo verbale di causa. 
 
  Se la parte cui e' deferito il giuramento non sia presente o chieda
un termine per fare osservazioni sulla ammissione o sulla formula del
giuramento, il giudice stabilisce all'uopo l'udienza. 
 
  Il giudice potra', ove  occorra,  modificare  la  formula  proposta
dalla parte.