Art. 165. La prova testimoniale puo' essere dedotta oralmente o per iscritto. Quando sia dedotta oralmente, il giudice, nell'ordinanza che ammette la prova, determina i fatti da provarsi. Chi deduce la prova deve indicare i nomi dei testimoni che possono deporre sui fatti dedotti a prova, mediante atto anteriore al provvedimento che ammette la prova. La stessa disposizione si applica a chi intende valersi della prova contraria. Egli pero' puo' chiedere un termine per indicare il nome dei testimoni, e se voglia provare fatti nuovi, deve entro lo stesso termine articolarli. Il termine per fare gli esami e' di giorni sessanta, salvo che per ragioni speciali sia stabilito un termine maggiore. Il termine puo' essere prorogato una sola volta e soltanto per accordo delle parti, che devono all'uopo sottoscrivere esse il verbale di proroga, oppure con ordinanza del giudice per motivi per i quali esso riconosca la necessita' della proroga. Nessuna proroga potra' mai essere maggiore del primo termine che viene da essa prorogato. Il termine decorre dalla comunicazione fatta a norma dell'art. 180 del dispositivo del provvedimento che ammette la prova. I testimoni sono citati per biglietto.