(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 165)
                              Art. 165. 
 
  La prova testimoniale puo' essere dedotta oralmente o per iscritto. 
 
  Quando  sia  dedotta  oralmente,  il  giudice,  nell'ordinanza  che
ammette la prova, determina i fatti da provarsi. Chi deduce la  prova
deve indicare i nomi dei testimoni  che  possono  deporre  sui  fatti
dedotti a prova, mediante atto anteriore al provvedimento che ammette
la prova. 
 
  La stessa disposizione si applica a chi intende valersi della prova
contraria. 
 
  Egli pero' puo' chiedere  un  termine  per  indicare  il  nome  dei
testimoni, e se voglia provare fatti  nuovi,  deve  entro  lo  stesso
termine articolarli. 
 
  Il termine per fare gli esami e' di giorni sessanta, salvo che  per
ragioni speciali sia stabilito un termine maggiore. Il  termine  puo'
essere prorogato una sola volta e soltanto per accordo  delle  parti,
che devono all'uopo sottoscrivere esse il verbale di proroga,  oppure
con ordinanza del giudice per motivi per i quali  esso  riconosca  la
necessita' della proroga. 
 
  Nessuna proroga potra' mai essere maggiore del  primo  termine  che
viene da essa prorogato. 
 
  Il termine decorre dalla comunicazione fatta a norma dell'art.  180
del dispositivo del provvedimento che ammette la prova. 
 
  I testimoni sono citati per biglietto.