(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 166)
                              Art. 166. 
 
  Quando il giudice delegato, valendosi della facolta' del precedente
articolo  162  ultimo  capoverso,  ordini  di   ufficio   una   prova
testimoniale  o  modifichi  gli  articoli   proposti   dalla   parte,
stabilisce nell'ordinanza il termine entro il  quale  le  parti  sono
autorizzate a presentare o modificare le liste dei testimoni. 
 
  Allorche' ai sensi del secondo capoverso  dell'articolo  precedente
sia chiesto un termine per indicare il nome dei  testimoni  di  prova
contraria, il giudice rinvia la  causa  ad  altra  udienza  per  tale
indicazione e per la eventuale articolazione di fatti nuovi. In detta
udienza il giudice pronunzia ordinanza sulla ammissione di tali fatti
e, occorrendo, fissa un termine all'altra parte per indicare il  nome
dei testimoni per la prova contraria sui fatti nuovi. 
 
  Nei casi di forza maggiore, che rendano  assolutamente  impossibile
l'esecuzione della prova nei giorni stabiliti, il termine puo' essere
prorogato anche oltre la  durata  fissata  nell'articolo  precedente,
facendone risultare i motivi nella ordinanza del giudice.