(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 167)
                              Art. 167. 
 
  Occorrendo accertamenti tecnici, il giudice vi  procedera'  insieme
con uno dei  funzionari  del  Genio  Civile  aggregati  al  Tribunale
Superiore, insieme  con  uno  dei  componenti  del  Tribunale  stesso
indicati nella lettera d) dell'articolo 139. 
 
  In occasione di tali accertamenti tecnici, il giudice puo'  sentire
testimoni con giuramento, senza alcuna altra formalita' di procedura,
riassumendo nel verbale le loro dichiarazioni. 
 
  Se i testimoni non si trovino sul lungo, il giudice puo'  ordinarne
la citazione anche immediata o a brevissimo termine. 
 
  In casi eccezionali, il giudice puo' anche nominare un tecnico  per
i rilievi necessari, la descrizione dei  luoghi  e  la  constatazione
dello stato di fatto.