Art. 167. Occorrendo accertamenti tecnici, il giudice vi procedera' insieme con uno dei funzionari del Genio Civile aggregati al Tribunale Superiore, insieme con uno dei componenti del Tribunale stesso indicati nella lettera d) dell'articolo 139. In occasione di tali accertamenti tecnici, il giudice puo' sentire testimoni con giuramento, senza alcuna altra formalita' di procedura, riassumendo nel verbale le loro dichiarazioni. Se i testimoni non si trovino sul lungo, il giudice puo' ordinarne la citazione anche immediata o a brevissimo termine. In casi eccezionali, il giudice puo' anche nominare un tecnico per i rilievi necessari, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto.