(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 170)
                              Art. 170. 
 
  Il giudice, per i mezzi istruttori, per le misure di  conservazione
e per altri simili provvedimenti da compiersi fuori  della  sede  del
Tribunale, puo' delegare il pretore od un  componente  del  Tribunale
civile del luogo in cui il provvedimento deve essere eseguito.