(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 171)
                              Art. 171. 
 
  Quando si debba dare cauzione; questa e' presentata  al  giudice  e
l'atto e ricevuto dal cancelliere, salvo  il  disposto  dell'articolo
331 del Codice di procedura civile.