Art. 172. Il giudice puo' in qualunque momento del processo ordinare la comparizione personale delle parti, le quali sono interrogate separatamente o in confronto fra loro, secondo le circostanze. Delle domande e delle risposte si fa processo verbale. Qualora dall'esame delle parti si manifesti la possibilita' di transigere o conciliare la lite, il giudice interpone all'uopo i suoi uffici. Se la conciliazione riesce, se ne redige verbale, che e' esecutivo contro le parti intervenute.