(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 172)
                              Art. 172. 
 
  Il giudice puo' in  qualunque  momento  del  processo  ordinare  la
comparizione  personale  delle  parti,  le  quali  sono   interrogate
separatamente o in confronto fra loro, secondo le circostanze. 
 
  Delle domande e delle risposte si fa processo verbale. 
 
  Qualora dall'esame delle parti  si  manifesti  la  possibilita'  di
transigere o conciliare la lite, il giudice interpone all'uopo i suoi
uffici. 
 
  Se la conciliazione riesce, se ne redige verbale, che e'  esecutivo
contro le parti intervenute.