(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 173)
                              Art. 173. 
 
  Chi abbia interesse nella causa puo' intervenirvi, fino a  che  non
sia emesso dal giudice delegato il provvedimento  per  la  remissione
delle parti al Tribunale a norma dell'articolo 180. 
 
  L'intervento puo' essere esercitato anche  nella  ipotesi  in  cui,
dopo sentenza interlocutoria, la causa  ritorni  dinanzi  al  giudice
delegato all'istruzione. 
 
  All'Amministrazione dello Stato e' sempre riconosciuto  l'interesse
a intervenire nelle cause, anche  fra  i  privati,  che  comunque  si
riferiscano ad acque pubbliche. Il suo intervento deve eseguirsi  nel
termine stabilito nel primo comma del presente articolo. 
 
  La parte che vuole chiamare in causa un terzo, a cui  creda  comune
la  controversia,  deve  dichiararlo  all'altra   parte   prima   del
provvedimento predetto. Il  giudice  stabilisce  un  termine  per  la
citazione del terzo.