(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 174)
                              Art. 174. 
 
  Quando nella prima risposta il convenuto  domandi  di  chiamare  in
causa un garante, il giudice accorda un termine per citarlo. 
 
  Se la domanda non s'e' fatta nella prima risposta  e  la  citazione
del garante non sia eseguita  nel  termine  stabilito,  l'istanza  in
garanzia e' separata dalla causa principale.