(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 175)
Art. 175.
Qualora sorgano controversie sull'intervento in causa, o sulla
chiamata in garanzia, o su altre questioni il giudice provvede con
ordinanza soggetta ad impugnativa dinanzi al Tribunale a norma
dell'articolo 162.