(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 175)
                              Art. 175. 
 
  Qualora sorgano controversie  sull'intervento  in  causa,  o  sulla
chiamata in garanzia, o su altre questioni il  giudice  provvede  con
ordinanza soggetta  ad  impugnativa  dinanzi  al  Tribunale  a  norma
dell'articolo 162.