(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 176)
                              Art. 176. 
 
  Se il ricorrente non deposita il ricorso e i documenti  a  norma  e
nei termini dell'articolo 156, la citazione si ha come non  avvenuta,
salvi tutti gli altri effetti del ricorso. 
 
  Il convenuto puo' tuttavia, nei tre giorni  successivi,  depositare
copia del ricorso a lui notificata,  e  gli  eventuali  documenti,  e
chiedere che sia delegato il giudice. 
 
  Se proponga domande riconvenzionali, deve notificarle al ricorrente
nelle forme stabilite nell'articolo 151. 
 
  Se all'udienza fissata nel ricorso il convenuto, il quale  non  sia
stato citato in persona propria, non comparisca, il  giudice  dispone
che sia rinnovata la notificazione  del  ricorso  per  l'udienza  che
fissa, ed alla quale rinvia la causa; nella nuova notificazione  deve
essere avvertito il convenuto, che non  comparendo,  la  causa  sara'
proseguita in sua contumacia.