(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 177)
                              Art. 177. 
 
  Il contumace puo',  sino  alla  sentenza  definitiva,  comparire  e
proporre  le  sue  ragioni;  ma  avranno  effetto  le  sentenze  gia'
pronunciate in giudizio. 
 
  Il contumace che comparisca scaduto il termine per controdedurre la
prova testimoniale o fare  eseguire  la  prova  contraria,  non  puo'
valersi di questo mezzo di prova. 
 
  In qualunque tempo comparisca il contumace, si ha per non  avvenuta
la ricognizione di cui  all'articolo  283  del  Codice  di  procedura
civile, sempre che nel primo atto neghi specificatamente la scrittura
o dichiari di non conoscere quella attribuita ad un terzo.