(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 178)
                              Art. 178. 
 
  Il  contumace  che  intenda   valersi   della   facolta'   concessa
all'articolo precedente, dopo il  rinvio  all'udienza  del  collegio,
deve  depositare  in  cancelleria  la  comparsa   conclusionale   coi
documenti; se intende comparire prima della udienza deve depositare i
documenti e notificare la comparsa alle parti costituite. 
 
  La comparizione posteriore alla discussione della causa si effettua
con le norme stabilite nell'articolo 49 del Regio decreto  31  agosto
1901, n. 403, sul procedimento sommario. 
 
  Qualora il Tribunale lo ritenga opportuno, puo' rimettere le  parti
dinanzi al giudice delegato per ulteriori atti di  istruzione,  senza
deroga, pero', alle disposizioni del precedente articolo.