(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 179)
                              Art. 179. 
 
  Il ricorrente nel corso del giudizio contumaciale non puo' prendere
conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto di citazione. 
 
  Parimenti il convenuto, se abbia proposto domande  riconvenzionali,
non puo' prendere conclusioni diverse da quelle  contenute  nell'atto
da lui fatto notificare all'attore.