(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 180)
                              Art. 180. 
 
  Compiuta l'istruttoria, sono presentate al giudice,  nella  udienza
da lui fissata, le conclusioni definitive, e il  giudice  rimette  le
parti ad udienza fissa del Tribunale con provvedimento  inserito  nel
processo verbale e non soggetto a notificazione. 
 
  Le parti possono presentare memorie scritte ad illustrazione  delle
conclusioni, ma non sono ammesse, dopo tale provvedimento, a produrre
nuovi documenti e a variare le conclusioni gia' prese. 
 
  Le memorie devono essere depositate  in  cancelleria  sette  giorni
prima di quello fissato per la discussione, in numero sufficiente per
i componenti il collegio giudicante e per le singole parti costituite
in giudizio. Per tali copie si osservano  le  norme  stabilite  dalla
legge del bollo, ai sensi del successivo art. 188.