(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 181)
Art. 181.
All'udienza fissata, il giudice delegato fa la relazione della
causa.
Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da un
procuratore o da un avvocato, questi puo' essere ammesso a svolgere
succintamente il proprio assunto.