(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 181)
                              Art. 181. 
 
  All'udienza fissata, il giudice  delegato  fa  la  relazione  della
causa. 
 
  Dopo la relazione, se le parti  si  facciano  rappresentare  da  un
procuratore o da un avvocato, questi puo' essere ammesso  a  svolgere
succintamente il proprio assunto.