(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 182)
                              Art. 182. 
 
  Al collegio che delibera sulla causa devono partecipare, assistendo
alla discussione, il giudice delegato  all'istruzione  e  il  giudice
tecnico  che  abbia  compiuto  accertamenti  istruttori,  salvo   per
entrambi il caso di sopravvenuto impedimento assoluto e duraturo.