(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 183)
                              Art. 183. 
 
  Per la pronunciazione e la forma delle  sentenze  si  osservano  le
norme stabilite negli articoli 356 a  360  del  Codice  di  procedura
civile. 
 
  La pubblicazione delle sentenze incidentali  o  definitive  avviene
mediante deposito in cancelleria, a cura del presidente o di  chi  ne
fa le veci, dell'originale sottoscritto dai votanti. 
 
  Il cancelliere annota in apposito registro il deposito ed entro tre
giorni  da  tale  deposito  trasmette  la  sentenza  con   gli   atti
all'ufficio  del  registro  e  ne  da'  avviso  alle  parti   perche'
provvedano alla registrazione. 
 
  Restituiti la sentenza e gli atti  dall'ufficio  del  registro,  il
cancelliere entro cinque  giorni  ne  esegue  la  notificazione  alle
parti, mediante consegna di copia integrale  del  dispositivo,  nella
forma stabilita per la notificazione degli atti di citazione. 
 
  Il cancelliere comunica alle parti il dispositivo  delle  ordinanze
quando non siano state pronunziate  in  presenza  di  esse,  mediante
notifica a norma del comma precedente. La notificazione e'  fatta  al
domicilio o residenza dichiarati o eletti a norma dell'art.  158;  al
contumace va fatta mediante inserzione sulla Gazzetta  Ufficiale  del
Regno.