(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 185)
                              Art. 185. 
 
  Per la liquidazione delle spese e degli onorari di  avvocato  e  di
procuratore si applicano le norme dell'art. 59 del  R.  decreto-legge
27 novembre 1933, n. 1578.