(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 187)
                              Art. 187. 
 
  Non  sono  ammesse  altre  nullita'  di  forma   degli   atti   del
procedimento, fuorche' quelle che lasciano assoluta incertezza  sulle
persone,  sull'oggetto  dell'atto,  sul  luogo  o  sul  tempo   della
comparizione, ovvero che concernono la essenza dell'atto. 
 
  Le nullita' degli atti di citazione sono sanate con la comparizione
del citato senza pregiudizio dei diritti quesiti  anteriormente  alla
comparizione salvo il disposto del capoverso  dell'articolo  115  del
Codice di procedura civile.