(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 191)
Art. 191.
Quando il Tribunale Superiore delle acque pubbliche riformi una
sentenza di primo grado, ritiene in ogni caso la causa fino alla
sentenza definitiva, salvo il disposto dell'articolo 493 del Codice
di procedura civile.