(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 191)
                              Art. 191. 
 
  Quando il Tribunale Superiore delle  acque  pubbliche  riformi  una
sentenza di primo grado, ritiene in ogni  caso  la  causa  fino  alla
sentenza definitiva, salvo il disposto dell'articolo 493  del  Codice
di procedura civile.