(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 193)
Art. 193.
L'autorita' che ha emanato il provvedimento impugnato puo'
rappresentata negli atti di istruttoria ed anche alle udienze da un
suo funzionario all'uopo delegato, sempre col patrocinio e
l'assistenza dall'Avvocatura dello Stato.