(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 193)
                              Art. 193. 
 
  L'autorita'  che  ha  emanato  il  provvedimento   impugnato   puo'
rappresentata negli atti di istruttoria ed anche alle udienze  da  un
suo  funzionario  all'uopo  delegato,   sempre   col   patrocinio   e
l'assistenza dall'Avvocatura dello Stato.