Art. 194. Almeno cinque giorni prima che scada il termine per la comparizione, assegnato nel ricorso al Tribunale Superiore, il ricorrente deve depositare il ricorso col provvedimento definitivo impugnato sotto pena di decadenza. La mancanza del deposito del provvedimento impugnato non importa decadenza se dipende dall'impossibilita' di produrlo a causa del rifiuto dell'Amministrazione alla domanda di rilascio della copia di esso. Il rifiuto dell'Amministraziore si fa constare con verbale dell'ufficiale giudiziario o di notaio da depositarsi insieme col ricorso.