(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 194)
                              Art. 194. 
 
  Almeno  cinque  giorni  prima  che  scada   il   termine   per   la
comparizione,  assegnato  nel  ricorso  al  Tribunale  Superiore,  il
ricorrente deve depositare il ricorso  col  provvedimento  definitivo
impugnato sotto pena di decadenza. 
 
  La mancanza del deposito del provvedimento  impugnato  non  importa
decadenza se dipende dall'impossibilita'  di  produrlo  a  causa  del
rifiuto dell'Amministrazione alla domanda di rilascio della copia  di
esso. Il rifiuto dell'Amministraziore  si  fa  constare  con  verbale
dell'ufficiale giudiziario o di notaio  da  depositarsi  insieme  col
ricorso.