(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 195)
                              Art. 195. 
 
  Il ricorso non ha effetto sospensivo; la esecuzione dell'atto o del
provvedimento puo' tuttavia essere  sospesa  per  gravi  ragioni  con
ordinanza motivata del giudice delegato, ad istanza del ricorrente. 
 
  Le domande di sospensione sono  proposte  nel  ricorso  o  mediante
istanza diretta al giudice  delegato,  in  questo  secondo  caso,  la
istanza   deve   essere   notificata   agli   interessati   ed   alla
Amministrazione, i quali,  nel  termine  di  giorni  cinque  da  tale
notifica, possono presentare istanze o memorie al  giudice  delegato.
Prima che sia spirato tale  termine  non  potra'  pronunciarsi  sulla
domanda di sospensione.