(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 196)
                              Art. 196. 
 
  Se il  giudice  delegato  del  Tribunale  Superiore  riconosce  che
l'istruzione dell'affare e'  incompleta,  o  che  i  fatti  affermati
nell'atto o nel provvedimento impugnato  sono  in  contradizione  coi
documenti,  puo'  richiedere  all'Amministrazione  interessata  nuovi
schiarimenti documenti ovvero ordinare  alla  stessa  di  fare  nuove
verificazioni,  autorizzando  le  parti  ad  assistervi  ed  anche  a
produrre determinati documenti. 
 
  Per i necessari rilievi tecnici, la descrizione  dei  luoghi  e  la
constatazione dello stato di fatto, possono essere incaricati  uno  o
piu' funzionari tecnici dello Stato.