Art. 196. Se il giudice delegato del Tribunale Superiore riconosce che l'istruzione dell'affare e' incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o nel provvedimento impugnato sono in contradizione coi documenti, puo' richiedere all'Amministrazione interessata nuovi schiarimenti documenti ovvero ordinare alla stessa di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti. Per i necessari rilievi tecnici, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto, possono essere incaricati uno o piu' funzionari tecnici dello Stato.