(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 198)
                              Art. 198. 
 
  Se  il  Tribunale  Superiore  riconosce  infondato  il  ricorso  lo
rigetta. 
 
  Se lo accoglie per motivi di  incompetenza,  annulla  l'atto  o  il
provvedimento   impugnato   e    rimette    l'affare    all'autorita'
amministrativa competente. 
 
  Se l'accoglie per altri motivi annulla l'atto o  il  provvedimento,
salvo gli ulteriori provvedimenti  dell'autorita'  amministrativa,  e
nel caso di cui alla lettera b) dell'articolo 143  decide  anche  nel
merito.