Art. 199. Le sentenze pronunciate dal Tribunale Superiore delle acque pubbliche, tanto in contraddittorio che in contumacia, possono essere revocate dallo stesso Tribunale sulla istanza della parte nei casi indicati nell'articolo 494 del Codice di procedura civile. Possono eziandio essere revocate, sulla domanda della parte, le sentenze dei Tribunali delle acque pubbliche, scaduti i termini per l'appello, e nei casi indicati nei primi tre numeri dell'articolo 494 del suddetto Codice. Il termine per proporre la revocazione e' di giorni trenta, con la decorrenza fissata dal capoverso dell'articolo 497 dello stesso Codice pei casi in tale capoverso considerati, e negli altri casi dalla notificazione del dispositivo della sentenza. La revocazione e' proposta con ricorso a termini dell'articolo 151.