(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 199)
                              Art. 199. 
 
  Le  sentenze  pronunciate  dal  Tribunale  Superiore  delle   acque
pubbliche, tanto in contraddittorio che in contumacia, possono essere
revocate dallo stesso Tribunale sulla istanza della  parte  nei  casi
indicati nell'articolo 494 del Codice di procedura civile. 
 
  Possono eziandio essere revocate, sulla  domanda  della  parte,  le
sentenze dei Tribunali delle acque pubbliche, scaduti i  termini  per
l'appello, e nei casi indicati nei primi tre numeri dell'articolo 494
del suddetto Codice. 
 
  Il termine per proporre la revocazione e' di giorni trenta, con  la
decorrenza fissata  dal  capoverso  dell'articolo  497  dello  stesso
Codice pei casi in tale capoverso considerati,  e  negli  altri  casi
dalla notificazione del dispositivo della sentenza. 
 
  La revocazione e' proposta con ricorso a termini dell'articolo 151.