(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 200)
                              Art. 200. 
 
  Contro decisioni pronunciate in  grado  di  appello  dal  Tribunale
Superiore delle acque pubbliche e' ammesso il  ricorso  alle  sezioni
unite della Corte di Cassazione: 
 
a) per incompetenza o eccesso di potere ai  termini  dell'articolo  3
della legge 31 marzo 1877, n. 3761; 
 
  b) per violazione o falsa applicazione di legge ai sensi del  n.  3
dell'articolo 517 del Codice di procedura civile, o se  si  verifichi
la contradditorieta' prevista nel n. 8 dell'articolo 517 medesimo. 
 
  Nei casi di annullamento ai sensi della  lettera  b)  la  causa  e'
rinviata allo stesso Tribunale Superiore  della  acque  pubbliche  il
quale deve conformarsi alla decisione della Corte di  Cassazione  sul
punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.