(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 202)
                              Art. 202. 
 
  Per il ricorso alle sezioni  unite  della  Corte  di  Cassazione  a
termini dei due articoli precedenti si osservano le norme del Capo V,
Titolo V, Libro I, del Codice di procedura civile. 
 
  Le decisioni interlocutorie del Tribunale Superiore  e  quelle  che
pronunziano su  questioni  pregiudiziali  sono  impugnabili  soltanto
insieme con la sentenza definitiva. 
 
  La sentenza che in parte sia interlocutoria o pronunzi su questioni
pregiudiziali e in parte sia definitiva, puo' essere  impugnata  solo
per la parte definitiva. L'interessato puo' tuttavia dichiarare,  con
regolare atto di notificazione entro  il  termine  assegnato  per  il
ricorso, che si riserva di  ricorrere  alla  Corte  di  Cassazione  a
termini  dei  due  precedenti  articoli,  secondo  i  casi,  dopo  la
pronunzia della sentenza che pone termine all'intero giudizio. 
 
  I termini indicati nell'articolo 518 del Codice di procedura civile
sono  ridotti  alla  meta'  e  decorrono  dalla   notificazione   del
dispositivo della sentenza, fatta a norma dell'articolo 183.