(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 203)
                              Art. 203. 
 
  Tanto il ricorso per Cassazione ai sensi degli articoli 200  e  201
quanto l'istanza per  revocazione  di  cui  all'articolo  199  devono
essere precedute, a pena di irricevibilita', dal deposito della somma
di lire cinquecento, che sara' incamerata ove il ricorso o  l'istanza
siano rigettati. 
 
  Sono applicabili  al  disposto  di  cui  al  presente  articolo  le
disposizioni degli articoli 500 e 501 del Codice di procedura civile.