Art. 203. Tanto il ricorso per Cassazione ai sensi degli articoli 200 e 201 quanto l'istanza per revocazione di cui all'articolo 199 devono essere precedute, a pena di irricevibilita', dal deposito della somma di lire cinquecento, che sara' incamerata ove il ricorso o l'istanza siano rigettati. Sono applicabili al disposto di cui al presente articolo le disposizioni degli articoli 500 e 501 del Codice di procedura civile.